Come si diventa giornalista? (Radio, Stampa, Tv)

Quanti di voi, appassionati di giornalismo, si saranno chiesti “Ma come si fa a diventare giornaistri?”. Immagino in molti, la risposta è molto semplice, anche se va fatta una distinzione tra due figure di giornalisti “il professionista” e “il pubblicista”.  
Ai sensi dell'art. 1 legge n. 69/1963, sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. 
Entriamo nel dettaglio:
Giornalista Professionista 
Per diventare giornalisti professionisti, ed iscriversi nel relativo elenco, è necessario:
A) praticantato o scuola di giornalismo
1) svolgere 18 mesi di praticantato (art. 34 legge n. 69/1963 e criteri interpretativi sul sito www.odg.it - sezione: Leggi e norme) e, inoltre, frequentare uno dei corsi di formazione o preparazione teorica anche "a distanza", della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell'Ordine...
2) in alternativa, aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (www.odg.it sezione: scuole di giornalismo);
B) superare l'esame di idoneità professionale (art. 32 legge n. 69/1963)...Continua a Leggere


Giornalista Pubblicista
Per iscriversi nell'elenco dei pubblicisti, è necessario aver svolto un'attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, per almeno due anni (art. 35 legge n. 69/1963).
In Particolare:
1) presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in giornali e periodici e i certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni; Per i corrispondenti o per gli articoli non firmati occorre allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici suddetti, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli. I collaboratori dei servizi giornalistici della radio (quelli che ci interessando maggiormente su Radiospeaker.it) e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta. Vi consigliamo pertanto di collezionare le registrazioni dei vostri servizi audio e le fatture relative alle vostre retribuzioni.
Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore suddetta.  
2) presentare in fotocopia dell'eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o le testate) cui si collabora;

3) presentare la documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi, che devono essere in regola con le norme fiscali in materia.


Altre informazioni si trovano nel sito del Consiglio nazionale (www.odg.it) nella sezione "Ordine nazionale" - "Albo" e nel Regolamento di attuazione della legge n. 69/1963: DPR 115/1965. 
Per ogni dubbio, chiarimento o informazione potete mandarmi una mail al seguente indirizzo: enrico.sarzanini@libero.it
Articolo di Enrico Sarzanini

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